Statuto Fondazione

ALLEGATO B  all'atto rep. n.63110   Fascicolo 18.900
FONDAZIONE  ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER TECNOLOGIE INNOVATIVE E PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  - TURISMO, ARTE E BENI CULTURALI - TAB
Statuto
Art. 1 - Costituzione
E' costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnico superiore per tecnologie innovative per i beni e le attività culturali  - Turismo, arte e Beni culturali - TAB con sede nel Comune di Firenze.
Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.
Art. 2 - Finalità
In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue la finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.
La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:
a)    assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori  a livello postsecondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
b)    sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnicoprofessionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
c)    sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
d)    diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
e)    stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori
Art. 3 -  Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:
a)    condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
b) condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
c)    stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
d)     partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
e)    costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
f)    promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
g)    svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.
Art. 4 -  Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di  denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori  e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.
Art. 5 - Fondo di gestione
Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:
-    ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
-    dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
-    dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art.  6 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 7 - Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in  Fondatori promotori, Fondatori e Partecipanti
- Fondatori Promotori
Sono Fondatori promotori i sotto elencati soggetti pubblici e privati che hanno promosso la Fondazione:
*Istituto tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze
* Centro Studi Turistici di Firenze
*UNA Hotel
*Università di Firenze
* Comune di Firenze
- Fondatori
Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto
- Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:
1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
3) con attività professionali di particolare rilievo.
Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.
Art.  8 - Esclusione e recesso
Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Art. 9 - Organi della Fondazione
Gli organi della Fondazione sono:
* il Consiglio di indirizzo
* la Giunta esecutiva
* il Presidente
* il Comitato tecnicoscientifico
* l'Assemblea di partecipazione
* il Revisore dei conti
Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore della Fondazione e la segreteria amministrativa
Art. 10 - Consiglio di indirizzo
 Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.  
Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori, senza distinzione fra Fondatori promotori e Fondatori, ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi  non può superare un terzo dei soci fondatori.
La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.
I membri del Consiglio di indirizzo non percepiscono né compensi né rimborsi.
Le sedute del consiglio di indirizzo sono valide con la presenza della metà più uno dei soci fondatori senza distinzione tra soci fondatori promotori e soci fondatori.
Le riunioni possono essere tenute anche mediante sistemi di collegamento audio o audiovisivo. In tal caso è necessario che tutti i partecipnti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione inerente, nonchè di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.
Le decisioni sono assunte con almeno la maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio,  in particolare:
- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva, tre quando coincide con l'Assemblea di partecipazione;
- nomina il Comitato tecnicoscientifico;
- nomina il/i Revisore/i dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo  predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.
E' richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio per le seguenti deliberazioni:
- nomina del Presidente della Fondazione, scelto tra i rappresentanti degli enti locali fondatori facenti parte della Giunta esecutiva;
- attribuzione della qualifica di  Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente Statuto;
- scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
Art. 11 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
Resta  in carica per un triennio ed è rieleggibile.
In caso di nomina durante il mandato triennale della Giunta esecutiva, lo stesso decade al termine di detto mandato.
Presiede  il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.
Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.
L'incarico di Presidente non dà luogo a compenso o rimborso spese forefettarie.
Art. 12 - Giunta esecutiva  
La Giunta esecutiva è composta da cinque membri, compreso il Presidente. Due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione, in modo da garantire la rappresentanza delle aree territoriali afferenti alle sedi locali. Gli altri due, membri di diritto, sono:  il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto Marco Polo che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore e un rappresentante del Comune di Firenze  socio fondatore promotore.  
I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. In caso di membro nominato durante il mandato  della Giunta esecutiva, lo stesso decade al termine di detto mandato. I componenti della Giunta non percepiscono né compensi né rimborsi forfettari.
La Giunta, nella prima seduta,  nomina un Vicepresidente, che svolge le funzioni delegate dal Presidente e sostituisce il medesimo in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.
La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.
Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.
Provvede all'istituzione e alla nomina del Direttore della Fondazione in base alle provate competenze ed esperienza, anche attraverso valutazione comparativa per titoli, determinandone durata, ruoli e funzioni oltre al compenso.
Il direttore può partecipare senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta esecutiva.
La Giunta sceglie, nella propria autonomia, le   modalità organizzative migliori per avviare le sedi locali, previste nella governance del progetto, che dovranno gestire i corsi formativi finanziati. Le quattro sedi locali (Firenze, Lucca, Siena , Arezzo) non potranno presentare spese aggiuntive rispetto ai  corsi formativi effettivamente attivati e finanziati
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente mediante lettera, fax o e-mail trasmessa almeno tre giorni prima delladunanza; per i casi di urgenza deve esser inviata almeno un giorno prima.
Le riunioni possono essere tenute anche mediante sistemi di collegamento audio o audiovisivo. In tal caso è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione inerente, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, la Giunta esecutiva si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione
Le sedute della Giunta esecutiva   sono valide con la presenza della metà più uno dei soci fondatori senza distinzione tra soci fondatori promotori e soci fondatori.
Le decisioni della Giunta sono assunte con almeno la maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 13 - Comitato tecnico scientifico
Il Comitato tecnico scientifico è l'organo  interno della Fondazione, che formula proposte e pareri  al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani  delle attività.
I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio e possono essere confermati.
La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico non dà luogo a compenso o rimborso spese forfettarie.
L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il comitato tecnico scientifico,  con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nomina il Presidente fra i suoi membri.
Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, a seguito di convocazione del suo Presidente almeno una volta l'anno  e ogni qualvolta venga ritenuto necessario.
Le riunioni del Comitato tecnico scientifico sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Le riunioni possono essere tenute anche mediante sistemi di collegamento audio o audiovisivo. In tal caso è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alal trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione inerente, nonchè di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il Comitato Tecnico Scientifico si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.
Le deliberazioni del Comitato sono assunte con almeno la maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 14 - Assemblea di partecipazione
E' costituita dai Fondatori  senza distinzione fra Fondatori Promotori e Fondatori e dai Partecipanti.
L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.
Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.
E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.
La partecipazione all'Assemblea non dà luogo a compenso o rimborso spese.  
Le sedute dell'Assemblea  sono valide con la presenza della metà più uno dei soci fondatori senza distinzione tra soci fondatori promotori e soci fondatori.
Le riunioni possono essere tenute anche mediante sistemi di collegamento audio o audiovisivo. In tal caso è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alal trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione inerente, nonchè di deliberare con contestualità. 
Le decisioni sono assunte con almeno la maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 15 -  Revisore dei conti
Il Revisore dei conti, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti,  è nominato dal Consiglio di indirizzo.
Resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.
E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Può partecipare  senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.
Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione
Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.
Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.
L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.
Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.
L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.
Art. 17 - Scioglimento della Fondazione
In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili in uso rimangono ai soci sulla base dei rispettivi conferimenti, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.
I Fondatori  possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.
Art. 18 Controversie
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il Foro competente è quello di Firenze.
Art. 19   - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)
La prima nomina degli organi statutari ( ad eccezione Del Consiglio di Indirizzo) è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.
Art. 20  - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss.  codice civile e le altre norme vigenti.

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